Diritto Societario

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AGGIORNAMENTI

ASTENSIONE DEL SOCIO IN ASSEMBLEA E RILEVANZA DELL'ASTENSIONE AI FINI DEL COMPUTO DEI QUORUM DELIBERATIVI

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, con le massime 2026 (H.B.42, H.B.43, I.B.35, H.B.44), relative alla materia dei quorum assembleari, ruolo dello statuto e rilevanza dell'astensione del socio, alla luce della disciplina delle s.r.l. e s.p.a. e della giurisprudenza di legittimità consolidata. 

Il Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto ha evidenziato e sottolineato:

-la centralità del principio maggioritario;

-l'impossibilità di utilizzare la tecnica dei quorum per svuotare la regola di maggioranza (sia innalzando eccessivamente i quorum,  sia neutralizzando l'astensione in modo distorsivo);

-la necessità di un corretto computo dei soci astenuti specie nel quorum deliberativo, salvo le diverse ipotesi della ricorrenza del conflitto di interessi.

QUADRO GENERALE PER LE S.P.A.

-ASSEMBLEA ORDINARIA-

-PRIMA CONVOCAZIONE-

-QUORUM COSTITUTIVO: è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni prive del diritto di voto su quell'assemblea;

-QUORUM DELIBERATIVO: maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea (50% + 1 delle azioni presenti con diritto di voto).

Lo statuto della società può solo aumentare tale quorum.

Qualsiasi modifica statutaria di riduzione è illegittima. 

-SECONDA CONVOCAZIONE-

-QUORUM COSTITUTIVO: qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. Non è consentita ed è illegittima la fissazione statutaria di un quorum costitutivo (ex multis Cass. Civile 16/03/1990 n. 2198 e Cass. Civile 14/10/1988 n. 5595). 

-ASSEMBLEA STRAORDINARIA-

-PRIMA CONVOCAZIONE-

-QUORUM DELIBERATIVO: voto favorevole del 50% + 1 del capitale sociale, con implicito allineamento del quorum costitutivo alla stessa misura, salva maggioranza più elevata prevista dallo statuto. L'autonomia statutaria non può però richiedere l'unanimità o maggioranze talmente elevate da eludere il principio di maggioranza (ex multis Cass. Civile 2450/1980 e Cass. Civile 7663/2005).

§*§

QUADRO GENERALE PER LE S.R.L.

-QUORUM COSTITUTIVO: è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale;

-QUORUM DELIBERATIVO: maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea;

-QUORUM DELIBERATIVO RAFFORZATO (art. 2479, n. 4 e 5): voto favorevole di soci che rappresentano la metà del capitale sociale per modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modifica dei diritti dei soci.

*

L'atto costitutivo può prevedere quorum costitutivi e deliberativi maggiori o minori, o anche l'unanimità e, a differenza della disciplina prevista per le S.p.A., gli artt. 2479 e 2479 bis c.c. non prevedono l'inderogabilità in aumento dei quorum per le delibere essenziali (ex multis Trib. Bari 02/03/2017 n. 1133). 

Tuttavia, l'atto costitutivo non può scardinare la regola maggioritaria, prevendendo l'approvazione con la sola metà del capitale sociale anche quando l'altra metà voti contro.  

§*§

PESO E RILEVANZA DELL'ASTENSIONE

Le Massime del Triveneto in esame precisano che:

-in assenza di diversa previsione statutaria, l'astensione è computata nel quorum deliberativo;

-la clausola statutaria che esclude gli astenuti dal quorum deliberativo è ammissibile, legittima e valida, purchè formulata in modo chiaro e coerente con il rispetto delle norme inderogabili e della tutela delle minoranze;

-non è lecito utilizzare la tecnica dell'esclusione degli astenuti per svuotare, di fatto, il principio di maggioranza o per eludere i quorum rafforzati previsti dalla legge.

Il notariato Triveneto, disallineandosi dalla tesi efficientista, sposa la teoria partecipativa, per la quale gli astenuti, quali soci "non favorevoli", concorrono a determinare il raggiungimento dei quorum deliberativi, sia nel caso in cui questi ultimi siano parametrati al capitale rappresentato in assemblea sia nel caso in cui siano parametrati al capitale assoluto. 

I soci astenuti non possono essere reputati inesistenti e l'astensione, pur non essendo tecnicamente espressione di un voto contrario, costituisce comunque manifestazione di mancata adesione alla proposta deliberativa. 

 

ESEMPI

 

-TEORIA MINORITARIA EFFICIENTISTA-

ASSEMBELA CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA

INTERVENTO SOCI : 80%

VOTO FAVOREVOLE : 40%

VOTO CONTRARIO : 30%

VOTO ASTENSIONE : 10%

Secondo la teoria minoritaria efficientista, il quorum deliberativo andrebbe rideterminato scomputandosi il peso dell'astensione.

Nel caso in esame il quorum deliberativo diminuirebbe dal 40% + 1 del capitale rappresentato al 35% + 1 (80-10= 70 / 2 = 35 + 1). 

Nel caso in esame, con il voto favorevole del 40% vi sarebbe delibera di approvazione del punto all'ordine del giorno. 

 

-TEORIA MAGGIORITARIA PARTECIPATIVA-

ASSEMBLEA CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA

INTERVENTO SOCI : 80%

VOTO FAVOREVOLE : 40 %

VOTO CONTRARIO : 30 %

VOTO ASTENSIONE : 10 %

Poichè gli astenuti non possono essere ritenuti inesistenti e poichè non possono essere equiparati ai voti favorevoli, non esprimendo consenso espresso, vi sarebbe delibera di non approvazione del punto all'ordine del giorno per mancato raggiungimento del quorum del 40% + 1 del capitale presente in assemblea. 

In buona sostanza, l'astensione, ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo, è equiparata ad un "no".