Intelligenza Artificiale
Lo Studio ha maturato ampie competenze sulla materia dell'utilizzo dell'I.A. e sulla relativa disciplina Comunitaria e nazionale, sia con riferimento ai profili sostanziali sia con riferimento ai profili processuali. Per soddisfare la crescente richiesta di assistenza legale nel settore, lo Studio ha accolto questo settore giuridico nella gamma delle prestazioni offerte alla clientela.
Prestazioni offerte in questo settore:
- consulenza stragiudiziale;
- assistenza giudiziale.
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Il legislatore europeo, con il Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), e quello italiano, con la L. 132/2025 e il D.Lgs. 160/2026, stanno costruendo un quadro che, da un lato, disciplina responsabilità e sicurezza dei sistemi di IA, dall’altro, introduce regole processuali speciali per facilitare le azioni risarcitorie civili, in particolare sul terreno della prova e degli ordini di esibizione.
L'AI Act individua una vera e propria catena di responsabilità, che coinvolge i vari attori:
-Fornitore o Provider, ossia colui che programma e/o sviluppa (o ne commissiona a terzi lo sviluppo) un sistema o modello di I.A.;
-Utilizzatore o Deployer, colui che utilizza il sistema di I.A. sotto la propria autorità e per unso personale e non professionale;
-Importatore, colui che, stabilito nell'U.E., immette sul mercato comunitario un sistema di I.A. con marchio di soggetto extra-UE;
-Distributore, colui che nella catena di approvvigionamento mette a disposizione un sistema di IA, già immesso sul mercato, senza essere fornitore o importatore;
-Rappresentante Autorizzato, colui che stabilito nell'UE viene designato da un fornitore extra-UE per adempiere a obblighi di conservazione documentazione, tecnica, cooperazione con Autorità, trasmissione di informazioni, ecc.
L'AI Act (primo Regolamento sull'I.A.) è il primo atto normativo a livello globale, con portata extraterritoriale, che si applica anche a fornitori extra-UE se il sistema è immesso sul mercato o se l'output è utilizzato nel territorio UE ("effetto Bruxelles").
Secondo l'AI Act importatore, distributore o utlizzatore assmuno essi stessi la qualifica di fornitore se immettono sul mercato un sistema IA a proprio marchio, se effettuano una modifica sostanziale del sistema o se alterano la destinazione d'uso in modo di farlo rientrare nelle categorie ad alto rischio.
Sul piano penalistico il D. Lgs. n. 160/2026 ha introdotto nuove fattispecie di reato collegate ai sistemi IA, rilevanti anche per la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01.
Sul piano civilistico, il danno cagionato da un sistema IA può essere inquadrato, a seconda dei rapporti contrattuali a monte e/o della natura del danno, tanto nella responsabilità contrattuale (es. malfunzionamento di un sistema IA fornito dal fornitore all'utilizzatore) quanto nella responsabilità extracontrattuale (es. diffusione di notizie diffamatorie generate dall'IA, errori diagnostici scaturenti dall'uso dell'IA, decisioni discriminatorie, ecc.).
Dal 30 settembre 2026 è entrata in vigore una disciplina speciale per danni da IA, prevendente "l'ordine di esibizione rafforzato ex artt. 16 e 17 d. lgs. 160/2026".
Nelle azioni di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale connesso all'uso e/o al funzionamento di sistemi di IA, su semplice istanza della parte che alleghi sotto il profilo fattuale, documentandone la verificazione, di aver subito un danno dall'utilizzo di sistemi IA, il Giudice di Ufficio e/o anche su istanza di parte ordina all'altra parte e/o ad un terzo in possesso della documentazione, l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema IA, quando:
-l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda;
-quando vi è un verosimile collegamento tra il risultato del sistema ed il danno lamentato.
Tra gli elementi di prova da esibire su ordine del Giudice rientrano (ex art. 17 d.lgs. 160/2026):
-i registri relativi alla registrazione automatica degli eventi durante il funzionamento del sistema IA (art. 12 Reg. UE 2024/1689);
-la documentazione sul sistema di gestione dei rischi (art. 9 Reg. UE 2024/1689);
-le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica (art. 11 Reg. UE 2024/1689);
-le informazione relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana (art. 14 Reg. UE 2024/1689).
Dovendosi comunque bilanciare le esigenze di Giustizia con i segreti commerciali, con le esigente di tuela della Privacy, nonchè con le concorrenti esigenze di sicurezza, l'ordine di esibizione del Giudice deve:
-essere limitato a quanto strettamente necessario o proporzionato rispetto al contenuto della domanda giudiziale della parte invocante il risarcimento;
-essere modulato tenendo conto degli interessi di tutte le parti, con particolare riguardo ai segreti commerciali ed alle informazioni riservate (art. 17, comma 3, d. lgs. 160/2026).
Pertanto, quando l'esecuzione dell'ordine comporti (o possa comportare) rischi di divulgazione di segreti commerciali o altre informazioni riservate, il Giudice deve applicare misure di tutela, facendo riferimento all'art. 121 ter CPI (es. accesso limitato, oscuramento di parti sensibili, obblighi di riservatezza, ecc.), il tutto anche nel rispetto della disciplina GPDR.
In relazione al Foro competente per le azioni de quibus è previsto un foro speciale a favore del danneggiato persona fisica se il danneggiato agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.