Locazione, affitto e comodato.
Prestazioni attinenti a questo ambito:
- Redazione ed assistenza sulla stipula di contratti
- Assistenza in costanza di contratto
- Assistenza stragiudiziale nelle controversie
- Rappresentanza ed assistenza giudiziale
-GIURISPRUDENZA-
Sentenza Corte di Appello di Napoli - sez. IV - 30/04/2026 n. 3211
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 3211 del 30/04/2026, ha rimarcato la differenza, anche ai fini del giudicato, tra azione di rivendicazione della proprietà ed azione personale di restituzione.
La Corte ha precisato che l'azione personale di restituzione, diversamente dall'azione di rivendicazione, presuppone l'avvenduta consegna del bene in base ad un titolo ed il successivo venir meno del titolo stesso per qualsiasi causa.
In tema di locazione, e segnatamente nell'ipotesi di azione di condanna al rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo, nel segnare il discrimine tra azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c. ed azione personale di rilascio di immobile, si prevede che la sussistenza di un titolo, ancorchè nullo per difetto di forma (es. contratto verbale), in forza del quale il convenuto è stato immesso nella disponibilità del bene di cui l'attore ne chiede il rilascio, consente di qualificare la domanda dell'attore come azione personale di restituzione.
La qualificazione della domanda ha somma rilevanza anche ai fini dell'incidenza del giudicato, poichè il principio secondo cui "il giudicato copre il dedotto ed il deducibile" concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate nel giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o in via di eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente e tempestivamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riferimento al deducibile, non si estendono a domanda diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del Giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse.
Per ogni esigenza di assistenza e consulenza è possibile contattare l'avv. William Trucillo al numero +39 089 3180158+39 089 3180158 oppure compilando il modulo online, alternativamente a mezzo mail a: studiolegaletrucillo@gmail.com