Procedura Civile
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO
L'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio), non è rilevabile di ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta da depositarsi, nel rito ordinario almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione (cfr. Cassazione civile - sez. 2 - sentenza 30/10/2025 n. 28719; Cass. Civile sez. 2 - ordinanza n. 19753 del 16/07/2025).
L'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 non richiede formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo un'interpretazione del Giudice di merito, che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (ex multis Cass. Civile - sez. II - sentenza n. 17424 del 23/07/2010; Sentenza Cass. Civile - Sez. II - n. 20870 del 29/09/2009).
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