Rassegna giurisprudenziale in materia di contratto di appalto tra privati
Prestazioni attinenti a questo ambito:
- Consulenza ed assistenza negoziale
- Consulenza ed assistenza stragiudiziale in fase esecutiva del contratto
- Consulenza ed assistenza giudiziale
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CORRISPETTIVO DI APPALTO E ONERE DELLA PROVA
In tema di appalto, in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorchè il committente sollevi eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (ex multis sentenza Tribunale di Pavdova 21/07/2025 n. 1143).
L'appaltatore, in assenza di pattuizione espressa del corrispettivo, deve altresì dimostrare la congruità della somma pretesa, tenendo conto della natura, dell'entità e della consistenza delle opere realizzate. A tal fine non costituiscono prova del credito nè la fattura emessa dallo stesso appaltatore (in quanto documento fiscale proveniente dalla stessa parte), nè la contabilità redatta dal direttore dei lavori e/o dall'appaltatore medesimo, salvo che la contabilità sia stata accettata dal committente (ex multis sentenza Tribunale di Varese - sez. II - 24/02/2025 n. 142).